Finalmente con la circolare 1/E del 22 gennaio 2021 2021, l'Agenzia delle Entrate, in conformità con le Sentenze dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nn. 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020 hanno riconosciuto il principio che nel caso in cui il terreno sia stato oggetto di perizia asseverata finalizzata all’affrancamento di valore, tale valore non determina alcun vincolo nella successiva vendita e va esclusa la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di accertare una plusvalenza basandosi sul costo storico di acquisto del bene.
Quindi anche se il valore periziato fosse maggiore del prezzo, le parti possono tranquillamente disinteressarsene ed il corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 "non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene".