Con la risoluzione n. 112/E del 27 dicembre 2012, l'Agenzia delle Entrate viene incontro ai contribuenti ove vendano la propria abitazione "prima casa" acquistata da meno di cinque anni e non procedano a riacquistarne un'altra da adibire ad abitazione principale.
L'Ufficio ha ritenuto, confermando la posizione già espressa in altro caso (mancato trasferimento della residenza - risoluzione n. 105/E del 31 ottobre 2011), che laddove l’adempimento richiesto al contribuente non attenga alla sussistenza delle condizioni necessarie per fruire dei benefici, ma sia, invece, riferito ad un impegno assunto (ad es. spostamento residenza, riacquisto..), sia possibile per lo stesso contribuente, entro l'anno dalla vendita, presentare un'apposita dichiarazione (o istanza) di non voler procedere all’acquisto di una nuova casa all’ufficio presso il quale l’atto di vendita è stato registrato, chiedendo la riliquidazione dell’imposta dovuta.
In tal caso l’ufficio procederà (dopo detta nuova liquidazione) alla notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta dovuta e degli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di acquisto
dell’immobile oggetto di agevolazione, senza applicare la sanzione del 30 per cento.
Nel caso invece in cui il contribuente non abbia presentato l'istanza in parola, può, tuttavia, beneficiare, con le modalità indicate nella citata risoluzione n. 105/E del 2011, dell’istituto
del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, che dispone, al comma 1, che “La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”