lunedì 5 marzo 2012

Se non si indica il codice fiscale nel bonifico, si può far aggiungere in seguito

36%

Un quesito pubblicato nel "FiscoOggi" (rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate) del 9 novembre 2011, ha ammesso che l'omissione del codice fiscale nel bonifico effettuato online, possa essere sanato con una successiva comunicazione dell'Istituto di Credito.
Quindi pare che l'Agenzia delle  Entrate ammetta la regolarizzazione successiva dei bonifici che abbiano carenze formali ab origine.
La Banca dovrà fornire i dati carenti all'agenzia delle Entrate, in via telematica e precisamente: i dati identificativi (comprensivi di codice fiscale) dei destinatari del bonifico e dei beneficiari.

In Unico e nel 730, il 36% richiede i dati catastali

36%
Dal 14 maggio 2011, è scomparsa la comunicazione di inizio lavori per la detrazione del 36% da inviare al Centro operativo di Pescara, prima dell'inizio lavori.
L'adempimento abrogato, però, è stato sostituito dalla compilazione di una nuova sezione (e precisamente la sezione II-IB) nella dichiarazione dei redditi.
Nel modello 730 sono i righi 51,52 e 53, mentre nell'Unico, i righi da RP51 al RP54.
Si tratta tuttavia di previsione identiche nei contenuti.
Anche nella sezione già esistente (sezione precedente), c'è un piccolo cambiamento: una colonna in più per permettere di numerare in modo progressivo gli immobili coinvolti nella detrazione, i cui lavori siano iniziati dal 2011 in poi.
Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione relativa ai lavori e segnatamente: provvedimenti o pratiche edilizie, fatture, bonifici (purtroppo molti istituti continuano ad apporre i vecchi riferimenti normativi L. 449/1997 e non art. 16-bis DPR 917/1986), delibere assembleari, tabelle millesimali, contratti che giustificano la detenzione (comodato o locazione), domande di accatastamento e bollettini ICI.
Si ricorda che non è più necessaria neppure l'indicazione della manodopera sulle fatture dal 14 maggio 2011.