La riforma delle donazioni: addio all'azione di restituzione contro i terzi
Con la legge di Semplificazione 2025 (l. 2 dicembre 2025, n. 182, art. 44), in vigore dal 18 dicembre 2025, il legislatore ha radicalmente modificato la tutela dei legittimari nei confronti dei beni provenienti da donazione. La riforma completa un percorso avviato dal d.l. 35/2005 e risponde a un'esigenza di lungo corso: rendere sicura la circolazione dei beni di provenienza donativa e facilitare l'accesso al credito garantito con tali beni.
Il sistema previgente: tutela reale del legittimario
Fino al 17 dicembre 2025, il legittimario leso o pretermesso disponeva di una tutela con efficacia reale: dopo aver ottenuto la riduzione della donazione e verificata l'incapienza del patrimonio del donatario, poteva agire in restituzione contro i successivi acquirenti del bene donato (art. 563 c.c.), purché non fossero decorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione e non fosse intervenuta prescrizione dell'azione. Analoga protezione operava quanto a pesi e ipoteche: in caso di riduzione, l'immobile restituito era libero dai vincoli costituiti dal donatario (art. 561 c.c.).
Questo sistema rendeva di fatto difficile — spesso impossibile — vendere o ipotecare un immobile di provenienza donativa, con evidenti ricadute sul mercato immobiliare e creditizio.
La riforma: tutela obbligatoria al posto di quella reale
Per le successioni aperte dal 18 dicembre 2025, il quadro cambia in modo strutturale:
Pesi e ipoteche restano efficaci. L'immobile restituito dal donatario al legittimario vittorioso in riduzione è gravato dai pesi e dalle ipoteche che il donatario vi ha costituito. Il donatario è però obbligato a compensare in denaro il legittimario per il minor valore del bene, nei limiti necessari a integrare la quota di legittima (nuovo art. 561 c.c.).
Le alienazioni del donatario restano efficaci. Che si tratti di alienazioni a titolo oneroso o a titolo gratuito, il terzo acquirente non è più esposto all'azione di restituzione del legittimario. In caso di alienazione onerosa, l'acquirente non deve alcuna garanzia nei confronti del legittimario; in caso di alienazione gratuita, l'avente causa è obbligato — ma solo nell'ipotesi di insolvenza del donatario — a compensare in denaro il legittimario nei limiti del vantaggio ricevuto (nuovo art. 563 c.c.).
In sintesi: il donatario risponde con tutto il proprio patrimonio presente e futuro dell'obbligo di soddisfare la quota di legittima, ma il bene donato non funge più da garanzia reale a presidio di tale obbligo.
La trascrizione della domanda di riduzione
Parallelamente alla modifica degli artt. 561 e 563 c.c., la riforma interviene sulle regole di pubblicità immobiliare. La domanda di riduzione della donazione proposta dal legittimario passa dal regime dell'art. 2652, n. 8, c.c. a quello del n. 1 del medesimo articolo. La conseguenza è rilevante: la sentenza favorevole al legittimario non pregiudica i diritti acquistati dai terzi con atto trascritto prima della trascrizione della domanda di riduzione. Il legittimario prevale sul terzo acquirente solo nell'ipotesi — sostanzialmente residuale — in cui l'alienazione sia trascritta dopo la trascrizione della domanda di riduzione.
Estensione ai beni mobili
La novella non si limita agli immobili. La nuova disciplina si applica anche ai beni mobili iscritti in pubblici registri (navi, aeromobili, autoveicoli, marchi e brevetti registrati) e ai beni mobili non iscritti (tra cui le partecipazioni in s.r.l. e l'azienda come universalità di diritto). Ciò significa, ad esempio, che il trasferimento di una partecipazione societaria o di un'azienda tramite patto di famiglia non ostacola più la loro successiva circolazione per effetto di possibili azioni di legittimari.
L'insolvenza del donatario
La riforma affronta anche il caso dell'insolvenza del donatario obbligato alla compensazione in denaro. Se il donatario non è in grado di soddisfare il legittimario, il valore della donazione non recuperabile si detrae dalla massa ereditaria, con riduzione proporzionale della quota di legittima. Il sacrificio patrimoniale è ripartito tra legittimario e donatario anteriore, secondo la tesi equitativa già elaborata in dottrina. Restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti nei confronti del donatario insolvente.
Il diritto transitorio
Per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025, si applicano le norme previgenti — inclusa quindi l'azione di restituzione contro i terzi — a condizione che ricorra una delle seguenti ipotesi:
- La domanda di riduzione risulta già notificata e trascritta prima dell'entrata in vigore della legge;
- La domanda di riduzione viene notificata e trascritta entro il 18 giugno 2026 (sei mesi dall'entrata in vigore);
- Entro la stessa data del 18 giugno 2026 viene notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione (da redigere in forma autentica ai sensi dell'art. 2657 c.c.).
In assenza di tali adempimenti entro il 18 giugno 2026, la nuova disciplina si applica anche alle successioni anteriori. Ne deriva che fino a tale data le polizze assicurative già stipulate a copertura del rischio di restituzione devono essere rinnovate, poiché un legittimario potrebbe ancora esercitare le formalità conservative e mantenere l'applicazione del regime previgente.
Conseguenze pratiche
La riforma elimina la necessità di ricorrere agli strumenti sinora utilizzati nella pratica notarile per gestire il rischio delle donazioni: lo scioglimento della donazione, la rinuncia preventiva all'azione di restituzione e la stipulazione di polizze assicurative a tutela degli acquirenti da donatari.
Per le successioni aperte dal 18 dicembre 2025, la circolazione dei beni di provenienza donativa è ormai sicura. Il legittimario conserva il diritto di agire in riduzione contro il donatario, ma la sua tutela è esclusivamente obbligatoria: ha diritto a una compensazione in denaro, non alla restituzione del bene o all'opponibilità della riduzione ai terzi acquirenti.
Si tratta di una modifica strutturale di lunga attesa, che adegua la disciplina della legittima alle esigenze di un mercato immobiliare e creditizio ormai profondamente mutato rispetto all'epoca in cui fu redatto il codice civile del 1942.