martedì 17 marzo 2026


La riforma delle donazioni: addio all'azione di restituzione contro i terzi

Con la legge di Semplificazione 2025 (l. 2 dicembre 2025, n. 182, art. 44), in vigore dal 18 dicembre 2025, il legislatore ha radicalmente modificato la tutela dei legittimari nei confronti dei beni provenienti da donazione. La riforma completa un percorso avviato dal d.l. 35/2005 e risponde a un'esigenza di lungo corso: rendere sicura la circolazione dei beni di provenienza donativa e facilitare l'accesso al credito garantito con tali beni.


Il sistema previgente: tutela reale del legittimario

Fino al 17 dicembre 2025, il legittimario leso o pretermesso disponeva di una tutela con efficacia reale: dopo aver ottenuto la riduzione della donazione e verificata l'incapienza del patrimonio del donatario, poteva agire in restituzione contro i successivi acquirenti del bene donato (art. 563 c.c.), purché non fossero decorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione e non fosse intervenuta prescrizione dell'azione. Analoga protezione operava quanto a pesi e ipoteche: in caso di riduzione, l'immobile restituito era libero dai vincoli costituiti dal donatario (art. 561 c.c.).

Questo sistema rendeva di fatto difficile — spesso impossibile — vendere o ipotecare un immobile di provenienza donativa, con evidenti ricadute sul mercato immobiliare e creditizio.


La riforma: tutela obbligatoria al posto di quella reale

Per le successioni aperte dal 18 dicembre 2025, il quadro cambia in modo strutturale:

Pesi e ipoteche restano efficaci. L'immobile restituito dal donatario al legittimario vittorioso in riduzione è gravato dai pesi e dalle ipoteche che il donatario vi ha costituito. Il donatario è però obbligato a compensare in denaro il legittimario per il minor valore del bene, nei limiti necessari a integrare la quota di legittima (nuovo art. 561 c.c.).

Le alienazioni del donatario restano efficaci. Che si tratti di alienazioni a titolo oneroso o a titolo gratuito, il terzo acquirente non è più esposto all'azione di restituzione del legittimario. In caso di alienazione onerosa, l'acquirente non deve alcuna garanzia nei confronti del legittimario; in caso di alienazione gratuita, l'avente causa è obbligato — ma solo nell'ipotesi di insolvenza del donatario — a compensare in denaro il legittimario nei limiti del vantaggio ricevuto (nuovo art. 563 c.c.).

In sintesi: il donatario risponde con tutto il proprio patrimonio presente e futuro dell'obbligo di soddisfare la quota di legittima, ma il bene donato non funge più da garanzia reale a presidio di tale obbligo.


La trascrizione della domanda di riduzione

Parallelamente alla modifica degli artt. 561 e 563 c.c., la riforma interviene sulle regole di pubblicità immobiliare. La domanda di riduzione della donazione proposta dal legittimario passa dal regime dell'art. 2652, n. 8, c.c. a quello del n. 1 del medesimo articolo. La conseguenza è rilevante: la sentenza favorevole al legittimario non pregiudica i diritti acquistati dai terzi con atto trascritto prima della trascrizione della domanda di riduzione. Il legittimario prevale sul terzo acquirente solo nell'ipotesi — sostanzialmente residuale — in cui l'alienazione sia trascritta dopo la trascrizione della domanda di riduzione.


Estensione ai beni mobili

La novella non si limita agli immobili. La nuova disciplina si applica anche ai beni mobili iscritti in pubblici registri (navi, aeromobili, autoveicoli, marchi e brevetti registrati) e ai beni mobili non iscritti (tra cui le partecipazioni in s.r.l. e l'azienda come universalità di diritto). Ciò significa, ad esempio, che il trasferimento di una partecipazione societaria o di un'azienda tramite patto di famiglia non ostacola più la loro successiva circolazione per effetto di possibili azioni di legittimari.


L'insolvenza del donatario

La riforma affronta anche il caso dell'insolvenza del donatario obbligato alla compensazione in denaro. Se il donatario non è in grado di soddisfare il legittimario, il valore della donazione non recuperabile si detrae dalla massa ereditaria, con riduzione proporzionale della quota di legittima. Il sacrificio patrimoniale è ripartito tra legittimario e donatario anteriore, secondo la tesi equitativa già elaborata in dottrina. Restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti nei confronti del donatario insolvente.


Il diritto transitorio

Per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025, si applicano le norme previgenti — inclusa quindi l'azione di restituzione contro i terzi — a condizione che ricorra una delle seguenti ipotesi:

  1. La domanda di riduzione risulta già notificata e trascritta prima dell'entrata in vigore della legge;
  2. La domanda di riduzione viene notificata e trascritta entro il 18 giugno 2026 (sei mesi dall'entrata in vigore);
  3. Entro la stessa data del 18 giugno 2026 viene notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione (da redigere in forma autentica ai sensi dell'art. 2657 c.c.).

In assenza di tali adempimenti entro il 18 giugno 2026, la nuova disciplina si applica anche alle successioni anteriori. Ne deriva che fino a tale data le polizze assicurative già stipulate a copertura del rischio di restituzione devono essere rinnovate, poiché un legittimario potrebbe ancora esercitare le formalità conservative e mantenere l'applicazione del regime previgente.


Conseguenze pratiche

La riforma elimina la necessità di ricorrere agli strumenti sinora utilizzati nella pratica notarile per gestire il rischio delle donazioni: lo scioglimento della donazione, la rinuncia preventiva all'azione di restituzione e la stipulazione di polizze assicurative a tutela degli acquirenti da donatari.

Per le successioni aperte dal 18 dicembre 2025, la circolazione dei beni di provenienza donativa è ormai sicura. Il legittimario conserva il diritto di agire in riduzione contro il donatario, ma la sua tutela è esclusivamente obbligatoria: ha diritto a una compensazione in denaro, non alla restituzione del bene o all'opponibilità della riduzione ai terzi acquirenti.

Si tratta di una modifica strutturale di lunga attesa, che adegua la disciplina della legittima alle esigenze di un mercato immobiliare e creditizio ormai profondamente mutato rispetto all'epoca in cui fu redatto il codice civile del 1942.

martedì 13 gennaio 2026

RINUNCIA ALLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE: LA NUOVA (PROBLEMATICA) DISCIPLINA 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una novità destinata a far discutere: il comma 731 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 disciplina le modalità di documentazione dell'atto unilaterale di rinuncia alla proprietà immobiliare che determina l'acquisto a favore dello Stato ex art. 827 del codice civile. E lo fa in modo tale da rendere, di fatto, quasi impossibile procedere con questo tipo di atto.

Una norma nata da una sentenza

La spinta all'emanazione di questa disposizione è arrivata dopo la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dell'11 agosto 2025 n. 23093, con cui i giudici avevano sancito la piena legittimità degli atti di rinuncia alla proprietà. Una vittoria per i proprietari che volevano liberarsi di immobili gravosi? Non proprio. Il legislatore ha infatti risposto con una norma che, pur non vietando formalmente la rinuncia, la sottopone a condizioni praticamente impossibili da soddisfare.

Cosa prevede concretamente la nuova disciplina?

La norma è chiara sulla sanzione - la nullità dell'atto - ma molto meno sulle modalità applicative. L'atto di rinuncia deve essere accompagnato dalla documentazione attestante la conformità del bene alla "vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica". Il problema è che il legislatore non specifica quale sarebbe il documento idoneo ad attestare questa conformità, né chi avrebbe il potere di rilasciarlo. Nel nostro ordinamento, un documento così omnicomprensivo semplicemente non esiste.

Le criticità sono molteplici

Come evidenziato sia dal dott. Mauro Leo su CNN Notizie (n. 5 del 12 gennaio 2026) che dal Notaio Angelo Busani Il Sole 24 Ore, la norma si presenta indeterminata e di difficile applicazione. Il riferimento alla "vigente normativa" non si limita agli aspetti urbanistici, ambientali e sismici esplicitamente menzionati, ma si estende a qualsiasi norma che regoli un qualsiasi aspetto del bene, anche marginale: dalle norme catastali a quelle sugli impianti, forse persino alle disposizioni civilistiche su vizi e mancanza di qualità.

Questo spiega perché diventa impraticabile anche la rinuncia alla proprietà di semplici terreni agricoli, che a prima vista potrebbe sembrare meno problematica rispetto a edifici o ex siti industriali. E c'è un ulteriore dubbio interpretativo: la conformità deve essere attestata rispetto alla normativa vigente al momento dell'atto di rinuncia o a quella vigente all'epoca di costruzione del manufatto? Un edificio costruito in perfetta regola decenni fa potrebbe non essere più conforme alle norme attuali, ben più stringenti.

Un'asimmetria sistemica preoccupante

L'incoerenza della norma emerge chiaramente se la si confronta con situazioni simili. Lo Stato acquisisce "di diritto" i beni facenti parte di eredità di persone decedute senza successori (art. 586 c.c.), il Comune acquisisce automaticamente le opere abusive quando il responsabile non ottempera all'ingiunzione di demolizione (art. 31 del DPR 380/2001), eppure quando un proprietario vuole volontariamente rinunciare al proprio immobile si trova di fronte a requisiti impossibili da soddisfare.

Ancora più significativo: dalla normativa in materia sismica, ambientale, edilizia e impiantistica non derivano impedimenti alla normale trasferibilità degli edifici, sia per atto tra vivi che mortis causa. Perché mai la rinuncia dovrebbe essere sottoposta a vincoli così stringenti?

I dubbi di costituzionalità

Questa contraddittorietà, unita alla manifesta irragionevolezza della disposizione, solleva seri dubbi di legittimità costituzionale. La norma compromette il principio di certezza del diritto e viola i principi di determinatezza e legalità cui il legislatore deve conformarsi (artt. 3 e 97 della Costituzione). Una norma formulata in modo così vago e contraddittorio da non consentire un'applicazione univoca non può considerarsi conforme al dettato costituzionale.

Una possibile via d'uscita: la rinuncia alla comproprietà

C'è un aspetto importante da sottolineare: la manovra si occupa solo dell'atto di rinuncia che provoca l'acquisto dello Stato, quindi quello stipulato dall'unico proprietario o da tutti i comproprietari insieme. Non riguarda invece l'atto con cui un singolo comproprietario rinuncia alla propria quota, provocando l'accrescimento delle quote degli altri comproprietari. Questa resta una possibilità aperta, ma con un'incognita inquietante: l'ultimo comproprietario rimasto, a causa delle altrui rinunce successive, si troverà "con il cerino acceso in mano", impossibilitato a sua volta a rinunciare.

Cosa aspettarsi?

Lo stesso legislatore sembra consapevole del problema. La Camera dei Deputati, con l'Ordine del Giorno A.C. 2750, ha richiesto al Governo di "valutare l'opportunità di risolvere i problemi applicativi" della nuova disposizione "in sede di approvazione della riforma del Testo unico delle costruzioni in corso di esame". Nel documento parlamentare si evidenzia che il nuovo precetto, pur "ispirato da un'esigenza condivisibile, ossia evitare che lo Stato debba farsi carico di immobili fatiscenti o abusivi", è giudicato "indeterminato" e richiede "necessari approfondimenti".

In attesa del preannunciato intervento normativo correttivo, l'invito alla categoria notarile è alla massima prudenza nel ricevere atti di rinuncia alla proprietà che determinino un acquisto a favore dello Stato. Alto è il rischio che la norma resti inattuata proprio a causa della sua inapplicabilità pratica.

Riferimenti normativi:

  • L. 30 dicembre 2025 n. 199, comma 731 art. 1 (Legge di Bilancio 2026)
  • Artt. 827, 586, 1350 n. 5, 2643 n. 5 del Codice Civile
  • Art. 31 DPR 380/2001
  • Cass. SS.UU. 11 agosto 2025 n. 23093
  • Avvocatura dello Stato, parere n. 137950 del 14 marzo 2018
  • Studio CNN n. 216-2014/C "La rinuncia alla proprietà e ai diritti reali di godimento"
  • Ordine del Giorno Camera dei Deputati A.C. 2750

lunedì 5 gennaio 2026

ASSEGNAZIONI, TRASFORMAZIONI E ESTROMISSIONI DI BENI AGEVOLATE (Commi da 35 a 40 e comma 41 della Legge di Bilancio 2026)


I commi da 35 a 40 dell'art. 1 della Legge di Bilancio per il 2026 (Legge 30 dicembre 2025 n. 199) ripropongono ancora una volta le agevolazioni per operazioni di assegnazione e cessione di beni ai soci, nonché di trasformazione in società semplice.

Tale disciplina era stata infatti già prevista in passato con disciplina pressoché identica (2016 con proroga nel 2017, 2022 con proroga nel 2023, 2025 con questa nuova proroga nel 2026), al fine di permettere di svuotare e cancellare società inattive.

Assegnazione e cessione di beni ai soci (commi 35-40)

In estrema sintesi, il legislatore permette alle s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a., che entro il 30 settembre 2026 assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli indicati nell'art. 43 comma 2 primo periodo T.U.I.R. (diversi cioè da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa) o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, di applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

L'imposta sostitutiva è:

- dell'8% sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto (ovvero del **10,5%** per società non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti)

- del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate

L'imposta sostitutiva deve essere versata per il 60% entro il 30 settembre 2026 e per la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Per le assegnazioni e le cessioni di cui sopra le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

La normativa si applica a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 o che siano iscritti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

Le medesime agevolazioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni di cui sopra e che si trasformano in società semplice entro il 30 settembre 2026.

Estromissione agevolata per imprenditori individuali (comma 41)

Il comma 41 prevede l'estromissione agevolata di beni dal regime di impresa richiamando le disposizioni di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 208/2015, applicabili alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati posseduti alla data del 30 settembre 2025, poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027.

Per i soggetti che si avvalgono di questa disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

Scadenze principali:

-30 settembre 2026: termine per assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate

-30 settembre 2026: versamento del 60% dell'imposta sostitutiva  

-30 novembre 2026: versamento del saldo (40%) dell'imposta sostitutiva e prima rata per estromissione

-31 maggio 2026: termine per le estromissioni agevolate

-30 giugno 2027: seconda rata imposta sostitutiva per estromissioni

Calcolo dell'usufrutto ai fini fiscali – Anno 2026


È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025 il Decreto 10 dicembre 2025 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha variato la misura del saggio degli interessi legali.

A decorrere dal 1° gennaio 2026 essa viene pertanto ridotta e stabilita all'1,60% in ragione d'anno, mentre nel 2025 era il 2,00%.

Per quanto riguarda l'adeguamento dei coefficienti per il calcolo del valore dell'usufrutto e delle rendite o pensioni si dovrà comunque tener conto di quanto introdotto dal D.Lgs. 139/2024 che:

a) con l'art. 2, comma 1, lettera r) ha modificato l'art. 46 del DPR 131/1986 introducendo il nuovo comma 5-ter;

b) con l'art. 1, comma 1, lettera r) ha modificato l'art. 17 del D.Lgs. 346/1990, introducendo il nuovo comma 1-ter,

in base ai quali ai fini della determinazione dei relativi valori non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5%, saggio pertanto più elevato rispetto a quello degli interessi legali appena fissato per l'anno 2026 e pari a quello già utilizzato negli anni 2024 e 2025.

La tabella con le percentuali di calcolo, ai fini fiscali, dell'usufrutto e della nuda proprietà, in vigore dal 1° gennaio 2026 rimane quindi invariata rispetto a quella già applicata nel 2024 e nel 2025.

Dette percentuali sono state calcolate prendendo come riferimento il tasso di interesse del 2,5%, e avuto riguardo al prospetto dei coefficienti allegato (Allegato 1) al D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 (Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA), così come confermato nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 2025, pubblicato in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2025 (Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni per l'anno 2026).

Tabella percentuali usufrutto e nuda proprietà - Anno 2026

Età usufruttuario Valore usufrutto Valore nuda proprietà
da 0 a 20 95% 5%
da 21 a 30 90% 10%
da 31 a 40 85% 15%
da 41 a 45 80% 20%
da 46 a 50 75% 25%
da 51 a 53 70% 30%
da 54 a 56 65% 35%
da 57 a 60 60% 40%
da 61 a 63 55% 45%
da 64 a 66 50% 50%
da 67 a 69 45% 55%
da 70 a 72 40% 60%
da 73 a 75 35% 65%
da 76 a 78 30% 70%
da 79 a 82 25% 75%
da 83 a 86 20% 80%
da 87 a 92 15% 85%
da 93 a 99 10% 90%

Rendite e pensioni perpetue o a tempo indeterminato

Il medesimo Decreto MEF 24 dicembre 2025 conferma che il valore del multiplo da utilizzare per il calcolo delle rendite (o pensioni) perpetue o a tempo indeterminato è pari a 40 volte l'annualità, in applicazione dell'art. 46, comma 2, lettera a) del TUR e dell'art. 17, comma 1, lettera a) del TUS.